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Napoli, giovedì 28 marzo

Foto A. Zarcone
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Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) nasce nel 1927 per eliminare incertezze e conflitti inerenti alla proprietà dei veicoli e al fine di rafforzare le posizioni giuridiche di chi vanta diritti reali di garanzia su un veicolo, così passa da un regime di bene mobile comune, dove il "possesso vale titolo", al regime di bene mobile registrato. L'istituzione è effettuata con il RDL n. 436 del 15/3/1927, e la gestione viene affidata all'Automobile Club Italia, inoltre con il RDL n. 1814 del 29/7/1927, viene approvato il regolamento di attuazione. 
Al PRA devono essere registrati:
• contratti di compravendita di autoveicoli;
• diritti di garanzia inerenti gli autoveicoli (ipoteche).
Nell'art. 2684, del codice civile, si conferma per gli autoveicoli il sistema della trascrizione al PRA, in particolare:
• atti di vendita e comunque tutti i negozi giuridici e i provvedimenti che a qualunque titolo producono effetti sulla proprietà di un veicolo;
• contratti che riguardano i diritti di usufrutto di un veicolo;
• domande giudiziali relative agli atti soggetti a trascrizione o che abbiano il fine di impugnare la validità della trascrizione;
• pignoramento e il sequestro conservativo del veicolo.
L'archivio del PRA è organizzato secondo una "base reale", secondo cui "ogni autoveicolo viene iscritto nel foglio del PRA che porta il numero progressivo corrispondente a quella della licenza di circolazione" come recita l'art. 2 del RDL 1814/27. Di conseguenza, tutte le richieste devono essere richieste con riferimento alla targa del veicolo. 
Il PRA è organizzato su base provinciale, e nel PRA di ogni provincia devono essere iscritti tutti gli autoveicoli dei residenti in quella provincia e sempre nello stesso PRA anche le formalità successive, purché richieste da residenti della stessa provincia. In caso di passaggio di proprietà a favore di un residente di un'altra provincia, si trasferirà la competenza in quest'ultima, dove poi andranno richieste tutte le formalità successive. L'automazione del PRA, e l'istituzione dello Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), hanno permesso di richiedere le formalità e il rilascio del Certificato di Proprietà (CDP), senza vincolo di competenza di conseguenza presso gli uffici di un altro PRA.

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